Pagamento Sanzioni Codice della Strada

Effettuare il pagamento delle Sanzioni del CdS

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A chi è rivolto

Chi può richiedere la riduzione del 30%

  • Trasgressore.
  • Proprietario del veicolo.
  • Obbligato in solido.

Come fare

Casi in cui non è applicabile la riduzione

  • Tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
  • Tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
  • Tutte le violazioni per le quali il pagamento viene determinato dal Prefetto.
  • oltre i 5 giorni si hanno 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla data della notifica del verbale (in caso il trasgressore fosse assente al momento del rilevamento dell’infrazione da parte dell’operatore di Polizia Locale) per provvedere a regolarizzare il tutto.

Qualora entro i termini non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva della somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista dallo stesso.

 

Ricorso

Ricorso al Prefetto (art.203 CdS)

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore può proporre ricorso indirizzato al Prefetto della Provincia del luogo della contestazione. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto allegando i documenti ritenuti idonei oppure può essere trasmesso al Comando di Polizia Municipale che ha emesso il Verbale di contestazione, che provvederà a trasmetterlo alla Prefettura. Nel ricorso può essere eventualmente richiesta l’audizione personale. Si avverte che il Prefetto, qualora ritenga fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione prevista nel verbale.

Ricorso al Giudice di Pace (art.204 bis CdS)

In alternativa entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore può proporre ricorso indirizzato al Giudice di Pace competente territorialmente. Bisogna tener presente che per questo tipo di ricorso, è necessario pagare il cosiddetto contributo unificato, non rimborsabile, accompagnato da una marca da bollo.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

  • gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino postale;
  • le banche utilizzando il modello F23;
  • le tabaccherie convenzionate.

La cifra del contributo dipende dall’importo della sanzione contestata: per importi inferiori a 1.100€, il contributo unificato è pari a €43, in caso di importi superiori a 1.100 €, il contributo unificato è di 98€, a cui si aggiunge una marca da bollo di €27.

Rateizzazione (art. 202bis CdS)

Qualora si decida di usufruire della possibilità di rateizzare l’importo della sanzione è importante sapere che la presentazione della richiesta di rateazione comporta la rinuncia a proporre ricorso al prefetto o al giudice di pace.

Per usufruire della rateizzazione della sanzione occorre che:

  • Il verbale sia stato contestato o notificato da meno di 30 giorni.
  • L’importo del singolo verbale sia uguale o superiore a € 200.
  • Il reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente non sia superiore a € 10.628,16.

Se i requisiti sopra descritti vengono rispettati, il trasgressore entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale, potrà presentare la richiesta di rateazione. Successivamente, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta verrà emesso:

  • PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO RATEALE della sanzione la cui singola rata, comprensiva degli interessi, non potrà essere comunque inferiore a € 100,00.
  • PROVVEDIMENTO DI DINIEGO qualora i requisiti non venissero soddisfatti. In tal caso il pagamento del verbale per l’intero importo dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di diniego.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

Cosa serve

Sezione in allestimento.

Cosa si ottiene

Pagamento Sanzioni Codice della Strada

Pagamento

Quando si commette una delle infrazioni previste dal Codice della Strada, che prevede il pagamento della relativa sanzione, si può adempiere col pagamento:

  • entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, in questo caso l’importo da pagare è ridotto del 30 % a seguito delle modifiche introdotte all’art. 202 del Codice della Strada con la Legge 69/2013.

 

Tempi e scadenze

Tempi pagamento:

  • 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale per usufruire di una riduzione del 30%.
  • 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale per il pagamento nella misura contestata.
  • Oltre i 60 giorni il pagamento della somma contestata raddoppia.

Tempi ricorso:

  • Entro 60 giorni, dalla data di contestazione o notificazione del verbale, per il Prefetto.
  • Entro 30 giorni, dalla data di contestazione o notificazione del verbale, per il Giudice di Pace.

Tempi rateizzazione:

  • Entro 30 giorni, dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

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Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Costi

E’ previsto il pagamento delle spese sostenute per la procedura e la notificazione del verbale.

In caso di rateizzazione si applicano gli interessi legali. L’istanza di rateazione è sottoposta all’imposta di bollo di € 16,00.

Normativa di riferimento

  • Legge 98/2013
  • D.P.R. 495/1992
  • Lgs. 285/1992 e smi.
Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 04/10/2023

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