A chi è rivolto
Requisiti
La richiesta di concessione dell'assegno nucleo familiare per tre figli minori deve essere presentata al Comune di residenza da parte di uno dei due genitori in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune alla data di presentazione della domanda;
- cittadinanza italiana o comunitaria oppure, nel rispetto del principio della parità di trattamento in materia sociale e del divieto di discriminazione, essere cittadini di paesi terzi rientranti in una delle sotto indicate categorie protette dal diritto dell’Unione Europea:
- cittadini rifugiati politici, loro familiari e superstiti (art. 27 del D.Lgs n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE, art. 28 e artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004);
- cittadini apolidi, loro familiari e superstiti (artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004);
- cittadini titolari della protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs n. 251/07 che ha recepito la direttiva 2004/83/CE, art. 28)
- cittadini che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, loro familiari e superstiti (art. 1 Reg. UE 1231/2010);
- cittadini familiari di cittadino italiano, dell’Unione (art.19 e 23 D.Lgs n. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE, art. 24) o di cittadino soggiornante di lungo periodo, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 Legge n. 97/2013. Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014, art. 12 co. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal D.Lgs n. 40/14);
- cittadini titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 Legge n. 97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art. 11 della direttiva 2003/109/CE);
- cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e loro familiari (in base agli Accordi Euromediterranei);
- cittadini titolari del permesso unico per lavoro (art. 12 co. 1 lett. e, della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. b del D.Lgs n. 40/2014 di attuazione della direttiva) o con autorizzazione al lavoro e loro familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dall’art. 1, co.1, lett. b) D.Lgs n. 40/2014.
- I tre figli minori devono essere residenti nel Comune, essere iscritti alla stessa scheda anagrafica del richiedente e convivere effettivamente con il medesimo per tutto il periodo di erogazione dell’assegno;
- Avere un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, non superiore per l’anno 2022 ad € 8.955,98.
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DEVONO ESSERE POSSEDUTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA L’ESCLUSIONE.
Come fare
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di concessione dell’assegno per nucleo familiare deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo predisposto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (pertanto le domande relative all’anno 2022, per i mesi di gennaio e febbraio, devono pervenire al Comune entro la data del 31 gennaio 2023) indicando il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, o in caso di imminente scadenza della domanda il numero di protocollo e la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionato o all’INPS per rilascio dell’attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Se il richiedente è cittadino extracomunitario deve essere allegata alla richiesta copia di un valido titolo di soggiorno o, in mancanza, copia della ricevuta di presentazione della domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. In quest’ultimo caso la domanda sarà tenuta in sospeso sino all’esibizione del documento.
Cosa serve
Importo dell’assegno e modalità di pagamento
In base al Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2022, l’importo dell’assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori, è pari, nella misura intera, ad € 147,90 mensili. Il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare concernente la presenza dei tre minori si sia verificato successivamente; in tal caso il diritto decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall’art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno al nucleo familiare è riconosciuto, dal Comune di residenza, esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022. Con il D.Lgs n. 230/2021 è stato, infatti, istituito l’assegno unico universale per i figli a carico.
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune di residenza ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune /CAF convenzionato.
Cosa si ottiene
Cosa è?
L’art. 65, comma 4, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, prevede la concessione di un assegno in favore dei nuclei familiari che abbiano nella propria famiglia anagrafica almeno tre figli minori di anni 18, conviventi con il richiedente, che siano figli propri, del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo.
Tempi e scadenze
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di concessione dell’assegno per nucleo familiare deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo predisposto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (pertanto le domande relative all’anno 2022, per i mesi di gennaio e febbraio, devono pervenire al Comune entro la data del 31 gennaio 2023) indicando il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, o in caso di imminente scadenza della domanda il numero di protocollo e la data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionato o all’INPS per rilascio dell’attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Se il richiedente è cittadino extracomunitario deve essere allegata alla richiesta copia di un valido titolo di soggiorno o, in mancanza, copia della ricevuta di presentazione della domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. In quest’ultimo caso la domanda sarà tenuta in sospeso sino all’esibizione del documento.
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Condizioni di servizio
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative alle richieste dell’assegno di nucleo familiare per 3 figli minori
Questa Amministrazione Comunale, in adempimento di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà ad effettuare sulle domande di assegno i necessari controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
Condizioni di servizio